Art. 3

Art. 3

In vigore dal 5 ago 1987
I dazi antidumping istituiti o riscossi in applicazione degli non sono riscossi sulle importazioni in Spagna e in Portogallo nella misura in cui l'importo cumulato del dazio doganale in vigore nello Stato membro in questione e del dazio antidumping non sia, per il prodotto in oggetto, superiore all'importo cumulato del dazio della tariffa doganale comune e del dazio antidumping relativo allo stesso prodotto.
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