Art. 2
In vigore dal 4 ago 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 4 agosto 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
K. E. TYGESEN
(1) GU n. L 328 del 28. 11. 1973, pag. 2.
Storico versioni
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