Art. 2
In vigore dal 4 ago 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 4 agosto 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
K. E. TYGESEN
EWG:L999UMBI00.95
FF: 9UIT; SETUP: 01; Hoehe: 328 mm; 40 Zeilen; 1800 Zeichen;
Bediener: MARL Pr.: A;
Kunde: ................................
(1) GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:2459:oj#art-2