Art. 2

Art. 2

In vigore dal 4 ago 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 4 agosto 1987. Per il Consiglio Il Presidente K. E. TYGESEN EWG:L999UMBI00.95 FF: 9UIT; SETUP: 01; Hoehe: 328 mm; 40 Zeilen; 1800 Zeichen; Bediener: MARL Pr.: A; Kunde: ................................ (1) GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 2.
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