Art. 2
In vigore dal 3 ago 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 7 settembre 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 310 del 21. 7. 1987, pag. 22.
(4) GU n. L 186 del 6. 7. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(6) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 7.
(7) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.
(8) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
(9) GU n. L 159 del 24. 6. 1987, pag. 1.
(9) GU n. L 159 del 24. 6. 1986, pag. 1.
Storico versioni
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