Art. 2

Art. 2

In vigore dal 3 ago 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 7 settembre 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6. (2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 310 del 21. 7. 1987, pag. 22. (4) GU n. L 186 del 6. 7. 1987, pag. 1. (5) GU n. L 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (6) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 7. (7) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1. (8) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (9) GU n. L 159 del 24. 6. 1987, pag. 1. (9) GU n. L 159 del 24. 6. 1986, pag. 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:2390:oj#art-2