Art. 1 · L'articolo 1, secondo comma dei regolamenti (CEE) n. 2295/82 e (CEE) n. 3652/85 è sostituito dal seguente testo:

Art. 1

L'articolo 1, secondo comma dei regolamenti (CEE) n. 2295/82 e (CEE) n. 3652/85 è sostituito dal seguente testo:

In vigore dal 3 ago 1987
« Questi documenti verranno rilasciati dalle associazioni degli esportatori di prodotti tessili di Istanbul, Smirne, Çukurova, Antalya, e Bursa ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:2363:oj#art-1