Art. 1
L'articolo 1, secondo comma dei regolamenti (CEE) n. 2295/82 e (CEE) n. 3652/85 è sostituito dal seguente testo:
In vigore dal 3 ago 1987
« Questi documenti verranno rilasciati dalle associazioni degli esportatori di prodotti tessili di Istanbul, Smirne, Çukurova, Antalya, e Bursa ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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