Art. 9

Art. 9

In vigore dal 31 lug 1987
1. Il vincolo di merci al regime è subordinato alla presentazione, presso l'ufficio doganale competente dello Stato membro di esportazione della dichiarazione d'esportazione, redatta su un formulario EX, di cui all' del regolamento (CEE) n. 1900/85 del Consiglio, dell'8 luglio 1985, che ha istituito modelli comunitari di dichiarazione d'esportazione e d'importazione (3). Questa dichiarazione d'esportazione è denominata, di seguito, dichiarazione di vincolo al regime. 2. Nella dichiarazione di vincolo al regime deve figurare, alla casella 44, il riferimento dell'autorizzazione e dei mezzi d'identificazione adottati. 3. La descrizione delle merci figurante sulla dichiarazione di vincolo al regime deve corrispondere alle indicazioni riportate nell'autorizzazione. 4. L'autorità doganale può esigere che l'autorizzazione venga presentata unitamente alla dichiarazione di vincolo al regime. 5. Alla dichiarazione vanno allegati tutti gli altri documenti la cui presentazione è necessaria per vincolare le merci al regime. 6. L'autorità doganale può permettere che, invece di allegare i documenti, questi siano tenuti a sua disposi- zione.
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