Art. 7

Art. 7

In vigore dal 31 lug 1987
1. Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 1 del regolamento di base, l'autorizzazione di cui all' è rilasciata a richiesta della persona che esporta le merci di esportazione temporanea senza effettuarne le operazioni di perfezionamento. La deroga viene chiesta nella domanda presentata all'autorità doganale dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito. Essa è applicabile anche nel caso di traffico triangolare. L'autorizzazione è rilasciata al richiedente. La deroga consente a una persona diversa dal titolare dell'autorizzazione di dichiarare prodotti compensatori per l'immissione in libera pratica, permettendole di beneficiare del regime. 2. Alla domanda devono essere allegati tutti i documenti o pezze giustificative ritenuti necessari per l'esame della domanda. Essi devono indicare, in particolare: - i vantaggi che si otterrebbero applicando l', paragrafo 1 del regolamento di base rispetto all'aumento della vendita delle merci di esportazione per rapporto alle vendite effettuate in condizioni normali, - le indicazioni che permettono di accertare che la deroga chiesta non pregiudica gli interessi essenziali dei produttori comunitari di prodotti identici o simili ai prodotti compensatori di cui è prevista la reimportazione. 3. Una volta in possesso di tutti gli elementi necessari, l'autorità doganale trasmette la domanda alla Commissione unitamente al proprio parere in merito. Non appena ricevuta la domanda, la Commissione ne comunica gli elementi agli Stati membri. La Commissione decide conformemente alla procedura prevista all', paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1999/85 se e a quali condizioni un'autorizzazione può essere rilasciata, precisando in particolare le misure di controllo applicabili per garantire che il beneficio dell'esonero di cui all' del regolamento di base sia unicamente concesso per i prodotti compensatori che incorporano le merci di temporanea esportazione. TITOLO III FUNZIONAMENTO DEL REGIME
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