Art. 4

Art. 4

In vigore dal 31 lug 1987
1. Fatte salve le procedure semplificate di rilascio dell'autorizzazione previste dagli , l'autorizzazione deve essere rilasciata per iscritto su un modulo conforme al modello figurante nell'allegato I. Essa deve contenere almeno le informazioni richieste nel predetto allegato e deve essere datata e firmata. 2. L'autorizzazione è inviata al richiedente. 3. L'autorizzazione ha effetto dalla data del rilascio. 4. In casi eccezionali debitamente motivati, l'autorità doganale può rilasciare un'autorizzazione avente effetto retroattivo. Tale effetto non può tuttavia essere anteriore alla data di presentazione della domanda di autorizzazione fatta conformemente all', paragrafo 2. Queste disposizioni non si applicano in caso di scambi standard con importazione anticipata. 5. Una copia dell'autorizzazione concessa è custodita dall'autorità doganale per almeno tre anni civili a decorrere dalla fine dell'anno nel corso del quale essa cessa di essere valida. 6. Per la reimportazione di prodotti compensatori al posto di prodotti di sostituzione può servire anche un'autorizzazione che permetta il ricorso al sistema degli scambi standard senza importazione anticipata, sempreché siano soddisfatte tutte le condizioni previste. 7. Quando le circostanze lo giustifichino e risultino soddisfatte tutte le condizioni per concedere il sistema degli scambi standard, senza importazione anticipata, l'autorità competente può permettere al titolare di un'autorizzazione di perfezionamento passivo che non preveda tale sistema, d'importare prodotti di sostituzione. Gli interessati devono farne domanda al più tardi al momento dell'importazione dei prodotti suddetti.
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