Art. 33

Art. 33

In vigore dal 31 lug 1987
La ripartizione delle merci di temporanea esportazione tra i prodotti compensatori secondo l'uno o l'altro metodo di cui agli articoli da 29 a 31 viene effettuata nel caso che non sia immesso contemporaneamente in libera pratica l'insieme dei prodotti compensatori diversi dai prodotti compensatori secondari di cui all', paragrafo 3, risultante da un determinato processo di perfezionamento. TITOLO IV COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E DISPOSIZIONI FINALI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:2458:oj#art-33