Art. 31

Art. 31

In vigore dal 31 lug 1987
1. Il metodo della chiave di valore si applica in tutti i casi in cui non si possano applicare gli . Tuttavia, d'intesa con il titolare dell'autorizzazione e per fini di semplificazione, l'autorità doganale può applicare il metodo della chiave quantitativa (merci di temporanea esportazione) invece del metodo della chiave di valore, quando l'applicazione dell'uno o dell'altro metodo dia i medesimi risultati. 2. Per determinare i quantitativi di ciascuna specie di merci di temporanea esportazione utilizzati nella fabbricazione di ciascuna specie di prodotti compensatori si applica successivamente ai quantitativi totali di merci di temporanea esportazione un coefficiente corrsipondente al quoziente tra il valore in dogana di ciascun prodotto compensatore e il valore in dogana totale di tali prodotti. 3. Quando una specie di prodotti compensatori non venga reimportata, il valore dei medesimi, da prendere in considerazione per applicare la chiave di valore è il prezzo di vendita recente nella Comunità di prodotti identici o affini, purché su di esso non influiscano legami tra l'acquirente e il venditore. Per valutare i legami tra l'acquirente e il venditore, si applicano l', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1224/80 e l' del regolamento (CEE) n. 1495/80. Se il valore non può essere determinato in conformità delle disposizioni del comma precedente, lo stabilisce l'autorità doganale con ogni mezzo ragionevole. 4. Il quantitativo di ciascuna specie di merci di temporanea esportazione corrispondente al quantitativo di ciascuna specie di prodotti compensatori immessi in libera pratica da prendere in considerazione per stabilire l'importo da detrarre, è determinato applicando al quantitativo di ciascuna specie di merci di temporanea esportazione utilizzato nella fabbricazione di detti prodotti, calcolato in conformità del paragrafo 2, il coefficiente stabilito alle condizioni di cui all', paragrafo 2.
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