Art. 29
In vigore dal 31 lug 1987
1. Quando nel quadro delle operazioni di perfezionamento passivo da una o più specie di merci di temporanea esportazione si ottenga un'unica specie di prodotto compensatore, si applica il metodo della chiave quantitativa (prodotti compensatori) per stabilire l'importo da detrarre all'atto dell'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori.
2. Nell'applicare il paragrafo 1, la quantità di ciascuna specie di merci di esportazione temporanea corrispondente alla quantità di prodotti compensatori immessi in libera pratica da prendere in considerazione per stabilire l'importo da detrarre, viene calcolata applicando alle quantità totali di ciascuna specie delle predette merci un coefficiente pari al quoziente tra la quantità di prodotti compensatori immessi in libera pratica e la quantità totale dei prodotti compensatori.
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