Art. 24
In vigore dal 31 lug 1987
Per calcolare l'importo da detrarre di cui all', paragrafo 2, primo comma del regolamento di base non vanno presi in considerazione:
a) gli importi compensativi monetari;
b) le imposizioni previste:
- all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1);
- all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (2);
- all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (3);
- all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (4);
- agli del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (5);
- all'articolo 53, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (6);
c) i dazi antidumping e compensatori, che si sarebbero applicati alle merci di esportazione temporanea se queste fossero state importate nello Stato membro interessato dal paese in cui hanno formato oggetto dell'operazione o dell'ultima operazione di perfezionamento.
Storico versioni
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