Art. 24

Art. 24

In vigore dal 31 lug 1987
Per calcolare l'importo da detrarre di cui all', paragrafo 2, primo comma del regolamento di base non vanno presi in considerazione: a) gli importi compensativi monetari; b) le imposizioni previste: - all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1); - all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (2); - all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (3); - all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (4); - agli del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (5); - all'articolo 53, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (6); c) i dazi antidumping e compensatori, che si sarebbero applicati alle merci di esportazione temporanea se queste fossero state importate nello Stato membro interessato dal paese in cui hanno formato oggetto dell'operazione o dell'ultima operazione di perfezionamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:2458:oj#art-24