Art. 23
In vigore dal 31 lug 1987
1. Quando vengano immessi in libera pratica i prodotti compensatori di cui all', paragrafo 2 del regolamento di base, le misure specifiche di politica commerciale in vigore per tali prodotti al momento dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica si applicano unicamente quando detti prodotti non siano originari della Comunità ai sensi del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (1).
2. Le misure specifiche di politica commerciale all'importazione non si applicano in caso di riparazioni, di ricorso al sistema degli scambi standard o all'atto della realizzazione d'operazioni di perfezionamento complementare da effettuarsi secondo la procedura prevista all' del regolamento (CEE) n. 1999/85.
17. 8. 87
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
CAPITOLO V
DISPOSIZIONI RELATIVE AL'ESONERO PARZIALE
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