Art. 2

Art. 2

In vigore dal 31 lug 1987
1. Fatti salvi il paragrafo 4 e le procedure semplificate di rilascio delle autorizzazioni previste dagli , la domanda di autorizzazione va fatta per iscritto, conformemente al modello figurante nell'allegato I. Essa contiene almeno le informazioni richieste in tale allegato e deve essere datata e firmata. 2. Quando l'autorità doganale ritenga che le informazioni figuranti nella domanda siano insufficienti in particolare per quanto riguarda l'applicazione dell' del regolamento di base, può chiedere al richiedente informazioni complementari. 3. Alla domanda devono essere allegati tutti i documenti o pezze giustificative ritenuti necessari per l'esame della domanda. 4. Quando si tratti di una domanda di rinnovo o di modifica dell'autorizzazione, l'autorità doganale può consentire che il titolare le presenti una semplice domanda scritta nella quale figurino, in particolare, gli estremi dell'autorizzazione precedente e, se del caso, gli elementi da modificare. 5. Le domande, i documenti e le pezze giustificative relativi alle domande sono conservate dall'autorità doganale unitamente alla copia dell'autorizzazione eventualmente rilasciata. In caso di rifiuto l'autorità doganale conserva la domanda, i documenti e le pezze giustificative ad essa relativi per almeno un anno civile, con decorrenza dalla fine dell'anno nel corso del quale la domanda è stata respinta. 17. 8. 87 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee CAPITOLO II CONDIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
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