Art. 18
In vigore dal 31 lug 1987
Quando le circostanze lo giustifichino, l'autorità doganale può stabilire il tasso di rendimento dopo il vincolo delle merci al regime, al più tardi all'atto dell'accettazione delle dichiarazione d'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori.
CAPITOLO IV
CONCESSIONE DEL BENEFICIO DEL REGIME
Sezione 1
Procedura normale per l'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori
Storico versioni
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