Art. 17
In vigore dal 31 lug 1987
Fatto salvo l', il tasso di rendimento di cui all', paragrafo 3 del regolamento di base è fissato, al più tardi, al momento del vincolo delle merci al regime, tenendo conto dei dati tecnici dell'operazione o delle operazioni da effettuare, se essi sono stati definiti, o, in caso contrario, dei dati disponibili nella Comunità per operazioni dello stesso tipo.
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