Art. 15
In vigore dal 31 lug 1987
1. Il termine entro il quale i prodotti compensatori debbono essere reimportati nel territorio doganale della Comunità è stabilito tenendo conto del periodo di tempo necessario per effettuare le operazioni di perfezionamento o, nel contesto del sistema degli scambi standard senza importazione anticipata, per sostituire le merci di esportazione temporanea e per trasportare le merci di temporanea esportazione e i prodotti compensatori. Questo termine decorre dalla data di accettazione della dichiarazione di vincolo al regime.
2. Nel quadro del sistema degli scambi standard senza importazione anticipata, il termine entro il quale i prodotti sostitutivi devono essere importati nel territorio doganale della Comunità è stabilito tenendo conto del periodo di tempo necessario per effettuare la sostituzione delle merci di temporanea esportazione e per trasportare le merci di temporanea esportazione e i prodotti di sostituzione. Questo termine decorre dalla data di accettazione della dichiarazione di vincolo al regime.
3. La reimportazione dei prodotti compensatori di cui al paragrafo 1 e l'importazione dei prodotti sostitutivi di cui al paragrafo 2 è reputata essersi avverata quando detti prodotti sono:
- immessi in libera pratica, oppure
- introdotti in zona franca, oppure vincolati ai regimi doganali del deposito o del perfezionamento attivo, oppure
- vincolati alla procedura del transito comunitario (procedura esterna) o ad uno dei regimi di trasporto internazionale di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 222/77 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, relativo al transito comunitario (1), sempre che il ricorso a questi ultimi regimi sia permesso dalla legislazione comunitaria.
4. La data da prendere in considerazione per l'applicazione del presente articolo è la data d'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica, del documento utilizzato per l'introduzione in zona franca, oppure della dichiarazione relativa al vincolo alla procedura od a uno dei regimi doganali di cui al paragrafo 3.
Storico versioni
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