Art. 14
In vigore dal 31 lug 1987
1. Ove non si applichino gli e le operazioni di perfezionamento consistano in operazioni relative a riparazioni di merci, compresi il loro riattamento e messa a punto, l'ufficio doganale designato dall'autorità doganale permette che la presentazione della dichiarazione di vincolo al regime costituisca, nel contempo, la domanda di autorizzazione. In tal caso, l'autorizzazione è costituita dall'accettazione della suddetta dichiarazione, accettazione che è subordinata alle condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione.
2. L'ufficio doganale designato dall'autorità doganale può applicare la procedura di cui al paragrafo 1 alle merci
destinate a subire operazioni di perfezionamento passivo
diverse da quelle di cui al predetto paragrafo. Ogni Stato membro indica alla Commissione gli uffici designati, precisando, per ciascuno di essi, le specie di merci e le operazioni di perfezionamento previste.
3. In caso di applicazione dei paragrafi 1 e 2, si deve allegare alla dichiarazione di cui all' un documento redatto dal dichiarante con le seguenti indicazioni:
- il nome o la ragione sociale ed indirizzo del richiedente nonché il regime quando si tratti di persone diverse dal dichiarante;
- la denominazione commerciale e/o tecnica dei prodotti compensatori;
- la natura delle operazioni di perfezionamento;
- il termine ritenuto necessario per la reimportazione dei prodotti compensatori;
- il tasso di rendimento o, eventualmente, il modo di determinarlo;
- i modi di identificazione.
Tale documento, allegato alla dichiarazione, ne forma parte integrante.
CAPITOLO II
TERMINI DI CUI ALL', PARAGRAFO 2 DEL REGOLAMENTO DI BASE
Storico versioni
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