Art. 13

Art. 13

In vigore dal 31 lug 1987
1. Il documento commerciale o amministrativo e l'iscrizione nelle scritture di cui all' devono contenere almeno le indicazioni necessarie per identificare le merci, nonché gli estremi dell'autorizzazione. L'accettazione, da parte dell'ufficio doganale, del documento commerciale o amministrativo o l'iscrizione nelle scritture ha lo stesso valore giuridico dell'accettazione della dichiarazione di vincolo al regime. Se del caso, è effettuata una visita delle merci sulla base delle indicazioni figuranti nel documento commerciale o amministrativo o nelle scritture. Nei casi di cui all', paragrafo 1, lettera b), l'iscrizione delle merci nelle scritture vale come autorizzazione ad esportare. 2. La dichiarazione di vincolo al regime relativa alle merci che fanno oggetto del documento commerciale o amministrativo di cui all', paragrafo 1, lettera a) deve essere presentata all'ufficio doganale competente nei termini stabiliti dall'autorità doganale. L'accettazione di tale dichiarazione non ha lo stesso valore giuridico dell'accettazione della dichiarazione di vincolo al regime. L'autorità doganale può permettere che la dichiarazione rivesta carattere globale, periodico o riepilogativo.
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