Art. 11
In vigore dal 31 lug 1987
1. Le disposizioni da osservare per la presentazione di una dichiarazione di vincolo al regime, la sua accettazione, la sua rettifica e il suo annullamento, l'esame delle merci di temporanea esportazione dichiarate, l'eventuale prelievo di campioni, la verifica della dichiarazione e dei documenti che ad essa si riferiscono, il risultato della verifica, l'autorizzazione di esportare le merci, nonché per la sostituzione di tutte o di parte delle diciture della dichiarazione con dati codificati sono quelle adottate dagli Stati membri per conformarsi alla direttiva 81/177/CEE del Consiglio, del 24 febbraio 1981, relativa all'armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie (1) e alla sua direttiva di applicazione 82/347/CEE (2), tenendo conto degli obiettivi del presente regolamento.
2. L'accettazione della dichiarazione di vincolo al regime è subordinata ad un'autorizzazione di perfezionamento
passivo. In casi eccezionali debitamente giustificati, l'autorità doganale può tuttavia accettare una dichiarazione senza che sia stata rilasciata la predetta autorizzazione, sempreché la domanda di autorizzazione sia stata presentata prima dell'accettazione della dichiarazione stessa.
3. In caso di applicazione del paragrafo 2, nella dichiarazione di vincolo al regime devono pure figurare, alla casella 44, i riferimenti della domanda di autorizzazione.
Sezione 2
Procedure semplificate
Storico versioni
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