Art. 10
In vigore dal 31 lug 1987
1. Le misure specifiche di politica commerciale all'esportazione sono applicabili al momento dell'accettazione della dichiarazione di vincolo al regime.
2. Il paragrafo 1 non pregiudica le decisioni che permettono la non imputazione sui contingenti all'esportazione di ceneri e residui di rame e delle sue leghe della voce 26.03 e
di cascami e rottami di rame e delle sue leghe della voce
n. 74.01 della tariffa doganale comune.
Storico versioni
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