Art. 4
1. L'importo dell'aiuto è fissato forfettariamente a:
In vigore dal 31 lug 1987
- 6,4 ECU per quintale di uve,
- 8,0 ECU per ettolitro di mosto di uve,
- 28,0 ECU per ettolitro di mosto di uve concentrato.
2. La parte dell'aiuto destinata al finanziamento della campagna promozionale è pari al 35 % degli importi di cui al paragrafo 1; l'importo corrispondente a detta parte viene trattenuto al momento della concessione dell'aiuto. L'autorità competente versa al trasformatore soltanto il 65 % degli aiuti di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:2372:oj#art-4