Art. 4 · 1. L'importo dell'aiuto è fissato forfettariamente a:

Art. 4

1. L'importo dell'aiuto è fissato forfettariamente a:

In vigore dal 31 lug 1987
- 6,4 ECU per quintale di uve, - 8,0 ECU per ettolitro di mosto di uve, - 28,0 ECU per ettolitro di mosto di uve concentrato. 2. La parte dell'aiuto destinata al finanziamento della campagna promozionale è pari al 35 % degli importi di cui al paragrafo 1; l'importo corrispondente a detta parte viene trattenuto al momento della concessione dell'aiuto. L'autorità competente versa al trasformatore soltanto il 65 % degli aiuti di cui al paragrafo 1.
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