Art. 3
In vigore dal 31 lug 1987
Le materie prime devono essere di qualità sana, leale e mercatile e idonee alla trasformazione in succo di uve. Le uve e i mosti di uve devono avere una massa volumica, a 20 gradi Celsius, compresa tra 1,055 e 1,100 grammi per centimetro cubo.
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