Art. 13
Anteriormente al giorno 20 di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione, per il mese precedente:
In vigore dal 31 lug 1987
a) i quantitativi di materie prime per i quali è stato chiesto un aiuto, distinti secondo la loro natura e secondo la zona viticola da cui provengono;
b) i quantitativi di materie prime per i quali è stato concesso un aiuto, distinti secondo la loro natura e secondo la zona viticola dalla quale provengono.
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