Art. 11

Art. 11

In vigore dal 31 lug 1987
1. Salvo caso di forza maggiore, l'aiuto è corrisposto soltanto entro il limite dei quantitativi di materie prime effettivamente utilizzati, che non eccedono il seguente rapporto tra il prodotto e il succo di uve ottenuto: - 1,30 per quanto riguarda le uve, in quintale per ettolitro, - 1,05 per quanto riguarda i mosti, in ettolitro per ettolitro, - 0,30 per quanto riguarda i mosti concentrati, in ettolitro per ettolitro. 2. Salvo caso di forza maggiore, se il trasformatore non adempie uno degli obblighi che gli incombono in virtù del presente regolamento diverso dall'obbligo di trasformare in succo di uve le materie prime oggetto della domanda di aiuto, l'aiuto da versare è diminuito di un importo fissato dall'autorità competente secondo la gravità della violazione commessa. 3. In caso di forza maggiore, l'autorità competente adotta le misure ritenute necessarie in considerazione della circostanza addotta. 4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i casi di applicazione del paragrafo 3 nonché il seguito riservato alle domande di ricorso alla clausola di forza maggiore.
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