Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 3677/86 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 3677/86 è modificato come segue:

In vigore dal 31 lug 1987
1) L' è sostituito dal testo seguente: « Le merci cui si applica l', paragrafo 3, lettera h), quarto trattino del regolamento di base ed alle quali sono concessi aiuti alla produzione sono indicate nell'allegato I. » 2) Nell'articolo 50, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. L'immissione in libera pratica di merci d'importazione in forma di merci tal quali o di prodotti compensatori, diversi dai prodotti compensatori secondari di cui all'articolo 46, paragrafo 1, lettera b), purché detti prodotti secondari figurino nell'elenco di cui all'allegato VII, è subordinata all'applicazione, da parte dell'autorità doganale, delle misure specifiche di politica commerciale in vigore per le merci d'importazione all'atto dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica ». 3) Nell'articolo 52, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. L'elenco dei prodotti compensatori e delle operazioni di perfezionamento da cui risultano e ai quali si applica l'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), prima trattino del regolamento di base figura nell'allegato VII. Per l'applicazione del presente articolo, la distruzione sotto controllo doganale di prodotti compensatori diversi da quelli cui si applica l'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), primo trattino è equiparata ad una esportazione fuori del territorio doganale della Comunità ». 4) All'articolo 70, paragrafo 3, lettera a) è inserito il codice 6106. 5) L'articolo 74 è sostiuito dal testo seguente: « Articolo 74 1. Fatto salvo il paragrafo 4, ove sia chiesta l'immissione in libera pratica totale o parziale dei prodotti compensatori o delle merci tal quali di cui all'articolo 71, l'autorità doganale abilitata ad autorizzare l'immissione in libera pratica chiede, mediante un bollettino INF 1 da essa vistato, all'autorità doganale che ha autorizzato il regime del perfezionamento attivo di comunicarle: - l'importo dei dazi all'importazione da riscuotere in applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1 o dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base; - la quantità, la voce tariffaria e l'origine delle merci d'importazione entrate nella fabbricazione dei prodotti compensatori immessi in libera pratica. L'importo dei dazi all'importazione deve comprendere anche l'eventuale differenza tra: - l'importo dei dazi all'importazione determinati in applicazione dell'articolo 20 del regolamento di base o l'importo dei dazi all'importazione per i quali un rimborso o uno sgravio è stato accordato, - l'importo dei dazi all'importazione accertati, oppure che devono formare oggetto di rimborso o sgravio. L'originale del bollettino INF 1 è trasmesso all'autorità doganale che ha autorizzato il regime del perfezionamento attivo e la copia è conservata dall'autorità doganale che ha vistato il bollettino INF 1. 2. Quando la domanda di immissione in libera pratica riguardi prodotti o merci di cui all'articolo 71, paragrafo 2, e le misure specifiche di politica commerciale devono essere applicate nello Stato membro in cui il regime è stato autorizzato, l'autorità doganale abilitata ad autorizzare l'immissione in libera pratica chiede, mediante un bollettino INF 1, da essa vistato, all'autorità doganale che ha autorizzato il regime del perfezionamento attivo, il comunicarle se siano state applicate le misure specifiche di politica commerciale se siano state applicate le misure specifiche di politica commerciale in vigore per le merci vincolate al regime del perfezionamento attivo. Il tal caso, l'originale del bollettino INF 1 è trasmesso all'autorità doganale che ha autorizzato il regime del perfezionamento attivo e la copia è custodita dall'autorità doganale che ha vistato il bollettino INF 1. Ove sia utilizzato il bollettino INF 1 per l'applicazione di misure specifiche di politica commerciale, l'autorità che riceve il bollettino INF 1 notifica al titolare dell'autorizzaione la domanda. 3. L'autorità doganale alla quale è inviato il bollettino INF 1 fornisce le informazioni chieste nei riguardi da 8 a 10 di detto bollettino, e restituisce l'originale dopo averlo vistato. Tuttavia, essa non è più tenuta a fornire queste informazioni dopo la scadenza dei termini previsti per la conservazione dei suoi archivi. 4. Il bollettino INF 1 può essere vistato dall'autorità doganale che ha autorizzato il regime del perfezionamento attivo quando il titolare dell'autorizzazione lo chieda. Per il calcolo dell'importo di cui al paragrafo 1, sono considerati come essere stati immessi in libera pratica soltanto i prodotti cui il bollettino INF 1 si riferisce. Detta autorità trasmette l'originale del bollettino INF 1 al titolare dell'autorizzazione e ne conserva una copia. 5. Quando si applica il paragrafo 4, la parte dei prodotti compensatori che non sono stati immessi in libera pratica e che potrebbero beneficiare dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), primo trattino e che corrispondono proporzionalmente alla quantità dei prodotti compensatori che figurano nel bollettino INF 1 possono essere immessi in libera pratica solo in applicazione dell'articolo 20 del regolamento di base. 6. L'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica implica che l'obbligo di esportare i prodotti compenatori è trasferito dal titolare dell'autorizzazione alla persona che ha redatto detta dichiarazione. » 6) L'allegato I è sostituito dal testo seguente: « ALLEGATO I ELENCO DELLE MERCI (AIUTI ALLA PRODUZIONE) DI CUI ALL' Tutte le merci che non sia ritrovano nei prodotti compensatori ma che ne consentono o agevolano l'ottenimento, anche se esse scompaiono totalmente o parzialmente durante la loro utilizzazione, all'esclusione delle merci seguenti: a) sorgenti di energia, diverse dai carburanti necessari per la sperimentazione di prodotti compensatori o per scoprire eventuali imperfezioni delle merci d'importazione da riparare; b) lubrificanti diversi da quelli necessari per la sperimentazione, la calibrazione, l'aggiustaggio o la sformatura dei prodotti compensatori; c) materiali ed attrezzature. »
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