Art. 2 · Il regolamento (CEE) n. 3548/84 è modificato come segue:

Art. 2

Il regolamento (CEE) n. 3548/84 è modificato come segue:

In vigore dal 31 lug 1987
1. il titolo del titolo I è sostituito dal testo seguente: « TITOLO I Concessione del regime e vincolo delle merci al regime ». 2. L' è sostituito dal testo seguente: « 1. La domanda di autorizzazione di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2763/83, qui di seguito denominato "regolamento di base", deve essere presentata per iscritto. Essa deve essere firmata e recare almeno le seguenti indicazioni: a) nome o ragione sociale ed indirizzo di chi richiede l'autorizzazione e di chi effettua la trasformazione, quando trattasi di persona diversa dal richiedente; b) designazione commerciale e/o tecnica delle merci; c) previsto quantitativo di merci; d) previsto valore delle merci; e) classificazione delle merci nella tariffa doganale comune; questa indicazione, che viene fornita unicamente a titolo orientativo, può limitarsi alla voce tariffaria quando la sottovoce tariffaria non sia indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione e il buon svolgimento della trasformazione sotto controllo doganale; f) natura della trasformazione; g) designazione commerciale dei prodotti trasformati da ottenere; h) tasso di rendimento o, se del caso, modo di fissazione di tale tasso; i) lasso di tempo consentito per dare alle merci vincolate al regime una delle destinazioni previste all'articolo 10 del regolamento di base; j) luogo in cui deve essere effettuata la transformazione. 2. Prima di rilasciare l'autorizzazione, l'autorità doganale verifica se le condizioni richieste per l'ammissione al beneficio del regime risultino soddisfatte. L'autorizzazione può riguardare, secondo il caso, una o più operazioni di trasformazione sotto controllo doganale. 3. L'autorizzazione è rilasciata per iscritto. Essa è datata, firmata e reca almeno le seguenti indicazioni: a) nome o ragione sociale ed indirizzo del titolare dell'autorizzazione e di chi effettua la trasformazione, quando trattasi di persona diversa dal titolare; b) designazione commerciale e/o tecnica delle merci; c) quantità di merci per le quali il regime è autorizzazo; d) previsto valore dele merci; e) classificazione delle merci nella tariffa doganale comune; f) natura della trasformazione; g) designazione commerciale e/o tecnica dei prodotti trasformati da ottenere; h) tasso di rendimento o, se del caso, modo di fissazione di tale tasso; i) lasso di tempo consentito per dare alle merci vincolate al regime una delle destinazioni previste all'articolo 10 del regolamento di base; j) luogo in cui deve esssere effettuata la trasformazione. Nell'autorizzazione devono inoltre figurare gli estremi della domanda. Quando le indicazioni menzionate nel presente paragrafo sono fornite con un rinvio alla domanda, quest'ultima fa parte integrante dell'autorizzazione ». 3. È inserito il seguente articolo 1 bis: « Articolo 1 bis Il vincolo delle merci al regime della trasformazione sotto controllo doganale, qui di seguito denominato "regime", è subordinato alla presentazione, in un ufficio doganale competente ed alle condizioni stabilite dal presente regolamento, di una dichiarazione di vincolo al regime, qui di seguito denominata "dichiarazione". La persona che compila la dichiarazione è qui di seguito denominata "dichiarante" ». 4. L' è sostituito dal testo seguente: « 1. La dichiarazione di cui all'articolo 1 bis deve essere compilata sul formulario IM previsto all' del regolamento (CEE) n. 1900/85 del Consiglio (1). 2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 deve inoltre recare, all'occorrenza: - nel riquadro 44, gli estremi dell'autorizzazione; - nel riquadro 47, gi elementi da prendere in considerazione per il calcolo dei dazi all'importazione in applicazione dell'articolo 12 del regolamento di base. 3. La designazione delle merci figurante nella dichiarazione di cui al paragrafo 1 deve corrispondere alle specificazioni indicate nell'autorizzazione. (1) GU n. L 179 dell'11. 7. 1985, pag. 4. » 5) L'attuale diventa l', pragrafo 1; viene aggiunto il seguente paragrafo 2: « 2. Ove si applichi il paragrafo 1, occorre allegare alla dichiarazione di cui all'articolo 1 bis un documento compilato dal dichiarante e recante le seguenti indicazioni, sempreché queste siano necessarie e non possano essere inserite nel riquardro 44: a) nome o ragione sociale ed indirizzo di chi domanda il regime, quando trattasi di persona diversa dal dichiarante: b) nome o ragione sociale ed indirizzo di chi effettua la trasformazione, quando trattasi di persona diversa dal richiedente e dal dichiarante; c) natura della trasformazione; d) designazione commerciale dei prodotti compensatori da ottenere; e) tasso di rendimento o, se del caso, modo di fissazione di tale tasso; f) lasso di tempo consentito per dare alle merci vincolate al regime una delle destinazioni previste all'articolo 10 del regolamento di base. Il documento così allegato fa parte integrante della dichiarazione ».
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