Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 1751/84 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1751/84 è modificato come segue:

In vigore dal 31 lug 1987
1. Nell', il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: « 2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 12 e 13, la domanda di cui al paragrafo 1 deve essere presentata per iscritto. Essa deve essere firmata e recare almeno le seguenti indicazioni: a) nome o ragione sociale ed indirizzo di chi richiede l'autorizzazione e nome o ragione sociale dell'utilizzatore delle merci quando trattasi di due persone diverse; b) articolo del regolamento di base a norma del quale è richiesto il regime; c) prevista durata della permanenza delle merci sotto il regime nello Stato membro in cui è richiesta l'autorizzazione; d) luogo in cui le merci devono essere utilizzate; e) designazione commerciale e/o tecnica delle merci; f) classificazione delle merci nella tariffa doganale comune; questa indicazione, che viene fornita unicamente a titolo orientativo, puó limitarsi alla voce tariffaria quando la sottovoce tariffaria non sia indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione e il buon svolgimento dell'ammissione temporanea; g) previsto quantitativo di merci per le quali è richiesta l'applicazione del regime. » 2. Nell', il paragrafo 2 è sosituito dal testo seguente: « 2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 stabilisce le condizioni alle quali si può beneficiare del regime; vi figurano almeno le seguenti indicazioni: a) nome o ragione sociale ed indirizzo del titolare dell'autorizzazione e dell'utilizzazione delle merci quando trattasi di due persone diverse; b) articolo del regolamento di base a norma del quale il regime è autorizzato; c) prevista durata della permanenza delle merci sotto il regime nello Stato membro in cui è rilasciata l'autorizzazione; d) luogo in cui le merci devono essere utilizzate; e) designazione commerciale e/o tecnica delle merci; f) classificazione delle merci nella tariffa doganale comune; g) previsto quantitativo di merci per le quali è autorizzata l'applicazione del regime. Nell'autorizzazione devono inoltre figurare gli estremi della richiesta. Quando le indicazioni menzionate nel presente paragrafo sono fornite con un rinvio alla richiesta, quest'ultima fa parte integrante dell'autorizzazione. » 3. Nell', i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente: « 1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 12 e 13, la dichiarazione di cui all' deve essere compilata sul formulario IM, previsto all' del regolamento (CEE) n. 1900/85 del Consiglio (1). 2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 deve inoltre recare all'occorrenza: - nel riquadro 44, gli estremi dell'autorizzazione; - nel riquadro 47, gli elementi da prendere in considerazione pe il calcolo dei dazi all'importazione applicabili. 3. La designazione delle merci figurante nella dichiarazione di cui al paragrafo 1 deve corrispondere alle specificazioni indicate nell'autorizzazione. (1) GU n. L 179 dell'11. 7. 1985, pag. 4. » 4. L'articolo 11 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 11 1. Quando lo Stato membro in cui viene chiesta l'ammissione temporanea delle merci autorizza gli uffici doganali, o alcuni di essi, a concedere l'autorizzazione, la dichiarazione di cui all', presentata in uno di questi uffici, costituisce nel contempo la domanda di autorizzazione. In tal caso, l'autorizzazione è costituita dall'accettazione di tale dichiarazione e detta accettazione è subordinata alle condizioni stabilite per il rilascio dell'autorizzazione. 2. Ove si applichi il paragrafo 1, occorre allegare alla dichiarazione di cui all' un documento redatto dal dichiarante, nel quale debbono figurare le seguenti indicazioni, sempreché queste siano necessarie e non possano essere inserite nel riquadro 44: a) nome o ragione sociale ed indirizzo di chi richiede il regime dell'ammissione temporanea, quando trattasi di persona diversa dal dichiarante; b) nome o ragione sociale ed indirizzo dell'utilizzatore, quando trattasi di persona diversa dal richiedente e dal dichiarante; c) articolo del regolamento di base a norma del quale è richiesto il regime; d) prevista durata della permanenza delle merci sotto il regime dell'ammissione temporanea nello Stato membro in cui è richiesto il regime; e) luogo in cui le merci debbono essere utilizzate. Il documento così allegato fa parte integrante della dichiarazione. 3. Ogni Stato membro comunica alla Commissione gli uffici abilitati, conformemente al paragrafo 1. »
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