Art. 5
In vigore dal 31 lug 1987
Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 15 gennaio 1988, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, al 1o gennaio 1988, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità maggiore se vi è ragione di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 15 gennaio 1988, il totale delle importazioni del prodotto in questione, effettuate fino al 1o gennaio 1988 incluso e imputate al contingente comunitario nonché, se del caso, la frazione della loro quota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.
Storico versioni
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