Art. 10

Art. 10

In vigore dal 31 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 15 settembre 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 31 luglio 1987. Per il Consiglio Il Presidente K. E. TYGESEN // 0,02 (1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1. (2) GU n. L 340 del 28. 12. 1984, pag. 1.
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