Art. 2
In vigore dal 31 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 31 luglio 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
K. E. TYGESEN
(1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.
(2) GU n. L 311 del 21. 11. 1980, pag. 13.
(3) GU n. L 129 del 15. 5. 1981, pag. 1.
(4) GU n. C 300 del 23. 11. 1985, pag. 4.
(5) GU n. C 338 del 31. 12. 1985, pag. 6.
(6) GU n. C 164 del 2. 7. 1986, pag. 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:2357:oj#art-2