Art. 2

Art. 2

In vigore dal 31 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 31 luglio 1987. Per il Consiglio Il Presidente K. E. TYGESEN (1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1. (2) GU n. L 311 del 21. 11. 1980, pag. 13. (3) GU n. L 129 del 15. 5. 1981, pag. 1. (4) GU n. C 300 del 23. 11. 1985, pag. 4. (5) GU n. C 338 del 31. 12. 1985, pag. 6. (6) GU n. C 164 del 2. 7. 1986, pag. 2.
Storico versioni

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