Art. 7

Art. 7

In vigore dal 31 lug 1987
1. Fatto salvo il disposto dell', le operazioni di distillazione di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87 non possono avvenire dopo il 31 agosto 1988. 2. Il vino eventualmente consegnato per adempiere l'obbligo di cui all'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87 può essere distillato soltanto dal 1o gennaio 1988.
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