Art. 2

Art. 2

In vigore dal 31 lug 1987
I produttori soggetti all'obbligo di distillazione di cui all'articolo 35, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 822/87 soddisfano a tale obbligo consegnando, conformemente all', entro e non oltre il 31 luglio 1988: - la totalità delle vinacce e delle fecce ad un distillatore riconosciuto; - eventualmente, i vini ad un distillatore riconosciuto o ad un elaboratore riconosciuto di vino alcolizzato.
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