Art. 13
In vigore dal 31 lug 1987
1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 822/87 e tranne i casi di forza maggiore, se il produttore non adempie uno degli obblighi che gli incombono in virtù del presente regolamento, l'autorità competente stabilisce le misure che ritiene necessarie data la circostanza addotta.
2. Gli Stati membri informano la Commissione dei casi di applicazione del paragrafo 1, nonché del seguito dato alle domande di applicazione della clausola di forza maggiore.
Storico versioni
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