Art. 12

Art. 12

In vigore dal 31 lug 1987
1. Salvo per quanto riguarda i prodotti di cui al paragrafo 2, i sottoprodotti della vinificazione devono presentare le caratteristiche minime seguenti: - vinacce di uva: - in zona viticola B: 2 litri di alcole puro/quintale; - in zona viticola C: 2 l di alcole per quintale quando sono ottenuti dalle varietà che figurano nella classificazione delle varietà di vite per l'unità amministrativa in questione, in quanto varietà di uva da tavola o in quanto varietà di uva destinata all'elaborazione di acquavite di vino; 3,2 l di alcole che figurano nella classificazione per l'unità amministrativa in questione, unicamente in quanto varietà di uve da vinificazione; - fecce di vino: - in zona viticola B: 3 litri di alcole puro/quintale, 40 % di umidità: - in zona viticola C: 4 litri di alcole puro/quintale, 40 % di umidità. 2. Il tenore minimo medio di alcole puro dei sottoprodotti della vinificazione oggetto del ritiro sotto controllo di cui all'articolo 35, paragrafo 4 o 5 del regolamento (CEE) n. 822/89 è fissato a: - in zona viticola A: 1,8 litri/quintale di sottoprodotto; - in zona viticola B: 2 litri/quintale di sottoprodotto; - in zona viticola C: 2 l di alcole per quintale quando sono ottenuti dalle varietà di vite per l'unità amministrativa in questione, in quanto varietà di uva destinata all'elaborazione di acquavite di vino; 3,2 l di alcole puro per quintale quando sono ottenuti da varietà che figurano nella classificazione per l'unità amministrativa in questione, unicamente in quanto varietà di uve da vinificazione. 3. Se, a causa delle particolari caratteristiche del raccolto, l'applicazione dei tassi di cui al primo comma non consente, o rischia di non consentire, un adeguato controllo del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 35, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 822/87, gli Stati membri possono fissare, per una o più unità amministrative, o parti di unità amministrative, tassi superiori a quelli di cui al primo comma. 4. Gli Stati membri informano la Commissione sulle misure prese a norma del paragrafo 3.
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