Art. 5
In vigore dal 31 lug 1987
1. Il distillatore può beneficiare di un aiuto alle condizioni di cui al paragrafo 2.
L'importo dell'aiuto è fissato, in relazione ai prezzi di cui all', paragrafo 1, rispettivamente a
- 1,09 e 0,59 ECU per % vol d'alcole e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione se quest'ultimo risponde alla definizione dell'alcole neutro che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83;
- 0,98 e 0,48 ECU per % vol d'alcole e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione se quest'ultimo è un'acquavite di vino corrispondente alle caratteristiche qualitative previste dalle disposizioni nazionali applicabili;
- 0,98 e 0,48 ECU per % vol d'alcole e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione se quest'ultimo è un distillato o un alcole greggio avente un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol.
2. Il distillatore che intende beneficiare dell'aiuto di cui al paragrafo 1 presenta non oltre il 31 ottobre 1988 una domanda all'organismo d'intervento dello Stato membro nel cui territorio ha avuto luogo la distillazione, in conformità delle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2179/83.
Gli Stati membri possono esigere che il riepilogo di cui al paragrafo 1, lettera a) del suddetto articolo, sia vistato da un servizio di controllo.
3. Il versamento dell'aiuto al distillatore da parte dell'organismo d'intervento è subordinato alla condizione che, nei due mesi successivi alla presentazione della domanda di cui al paragrafo 2, il distillatore:
- fornisca la prova che ha pagato il prezzo d'acquisto di cui all', o
- costituisca a favore dell'organismo d'intervento una garanzia pari al 100 % dell'aiuto richiesto.
Nel caso di cui al primo comma, secondo trattino il distillatore è tenuto a fornire all'organismo d'intervento, al più tardi il 31 dicembre 1988, la prova del pagamento del prezzo d'acquisto di cui all'.
Al più tardi un mese dopo che sia stata fornita la prova, l'organismo d'intervento procede allo svincolo della garanzia. Se la prova è presentata dopo il 31 dicembre 1988 ma entro il 1o marzo 1989 e il ritardo non è dovuto ad una negligenza grave del distillatore, l'organismo d'intervento procede allo svincolo dell'80 % della garanzia.
4. Qualora si constati che il distillatore non ha pagato il prezzo d'acquisto al produttore, l'organismo d'intervento versa al produttore, anteriormente al 1o giugno 1989, un importo uguale all'aiuto, se del caso tramite l'organismo d'intervento dello Stato membro del produttore.
Storico versioni
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