Art. 13
In vigore dal 31 lug 1987
Il periodo di riferimento di cui all'articolo 47, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, per gli obblighi di cui all'articolo 40 di detto regolamento, è compreso tra il 1o settembre 1987 e il 31 luglio 1988.
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