Art. 3
In vigore dal 31 lug 1987
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per controllare i fatti e l'osservanza delle disposizioni dell'.
Gli Stati membri provvedono senza indugio a comunicare tali misure alla Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:2351:oj#art-3