Art. 2

Art. 2

In vigore dal 31 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1987. Tuttavia, il regolamento non si applica alle forniture per le quali la gara è stata aperta prima della data della sua entrata in vigore. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6. (2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 9. (4) GU n. L 371 del 31. 12. 1986, pag. 1. (5) GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.
Storico versioni

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