Art. 1
Il testo dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3154/85 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 31 lug 1987
« Articolo 21
1. Non si applica alcun importo compensativo monetario ai prodotti che formano oggetto di operazioni di aiuto alimentare nazionale:
a) negli scambi intracomunitari e all'esportazione verso i paesi terzi, quando si tratta di prodotti provenienti da scorte d'intervento,
b) all'esportazione verso i paesi terzi, quando si tratta di prodotti mobilitati sul mercato della Comunità.
2. Non si riscuote alcun importo compensativo monetario sulle esportazioni verso i paesi terzi effettuate nell'ambito delle operazioni di aiuto alimentare realizzate da organismi aventi finalità umanitarie, riconosciuti secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1677/85. »
Storico versioni
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