Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 4. (2) GU n. L 326 del 21. 11. 1986, pag. 21.
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