Art. 1
All'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3538/86 è inserito il seguente comma:
In vigore dal 30 lug 1987
« I titoli rilasciati nel corso del 1987 per i prodotti di cui all', lettera c) da importare nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2114/87 non possono essere presentati dopo il 18 novembre 1987 ».
Storico versioni
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