Art. 7

Art. 7

In vigore dal 30 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1. (2) GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 3. (3) GU n. L 97 del 12. 4. 1986, pag. 25. (4) GU n. L 325 del 20. 11. 1986, pag. 17. (5) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 40. (6) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 23. (7) GU n. L 283 del 27. 10. 1984, pag. 28. (8) GU n. L 132 del 21. 5. 1986, pag. 16. (9) GU n. L 226 del 13. 8. 1986, pag. 5.
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