Art. 6

Art. 6

In vigore dal 30 lug 1987
In applicazione dell', paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1837/80 e in deroga al disposto dell', paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3007/84, gli Stati membri della regione 1 sono autorizzati a versare gli acconti versati nella regione 2 ai produttori di carni ovine, nonché ai produttori di carni caprine nelle zone indicate nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1837/80 e nell' del regolamento (CEE) n. 1065/86.
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