Art. 5
In vigore dal 30 lug 1987
Gli acconti di cui al presente regolamento possono essere versati a partire dal 16 novembre 1987. Gli aiuti nazionali sotto forma di anticipi sul premio per pecora erogati anteriormente a tale data nel rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento e autorizzati a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, terzo comma del trattato CEE sono considerati come versati a norma del presente regolamento a decorrere dal 16 novembre 1987.
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