Art. 1
In vigore dal 30 lug 1987
1. Per i vini da tavola che hanno formato oggetto, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1059/83, di contratti di magazzinaggio a lungo termine in virtù del regolamento (CEE) n. 3950/86 può essere concesso, previa richiesta e alle condizioni definite all', un aiuto per il ricollocamento in un'altra località e impianto di magazzinaggio appartenente ad un terzo che non presenti domanda di aiuto di ricollocamento.
2. In conformità delle disposizioni dell'articolo 47, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, i produttori che durante la campagna 1986/1987 erano soggetti agli obblighi previsti agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 possono beneficiare dell'aiuto previsto dallo stesso regolamento, sempreché forniscano la prova che hanno soddisfatto al loro obblighi nel corso dei periodi di riferimento indicato rispettivamente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2672/86 della Commissione (6), all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2705/86 della Commissione (7) e all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 854/86 della Commissione (8);
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