Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 lug 1987
1. In deroga al disposto dell', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione (1), la restituzione all'esportazione versata all'operatore, o eventualmente il prelievo riscosso all'esportazione, corrispondono a quelli applicabili alla data fissata nell'allegato dell'atto che stabilisce le condizioni relative ad un'operazione di aiuto alimentare (rubrica n. 25). 2. In deroga al disposto dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3154/85 e dell' del regolamento (CEE) n. 548/86 della Commissione (2), gli importi compensativi monetari e adesione eventualmente applicati all'atto dell'esportazione corrispondono a quelli applicabili alla data fissata nell'allegato dell'atto di cui al paragrafo 1. 3. Ai fini della determinazione della restituzione o del prelievo previsti dal paragrafo 1 o degli importi compensativi adesione previsti dal paragrafo 2, si applicano il tasso rappresentativo e il coefficiente monetario in vigore alla data fissata nell'allegato dell'atto di cui al paragrafo 1. 4. In deroga alle disposizioni che prevedono un adeguamento degli importi fissati in anticipo, gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono subire alcuna modifica o correzione.
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