Art. 3

Art. 3

In vigore dal 30 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il girono della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15. (2) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 19. (3) GU n. L 204 del 2. 8. 1985, pag. 1. (4) GU n. L 218 del 15. 8. 1985, pag. 16. (5) GU n. L 349 dell'11. 12. 1986, pag. 24.
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