Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1822/77 è modificato come segue:
In vigore dal 30 lug 1987
1. All', paragrafo 1 i termini « 1986/1987 » sono sostituiti dai termini « 1987/1988 ».
2. All'articolo 5, paragrafo 2, primo comma i termini « 1986/1987 » sono sostituiti dai termini « 1987/1988 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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