Art. 5
In vigore dal 29 lug 1987
Gli importi definitivi, oggetto di finanziamento differito conformemente all', sono constatati all'atto della liquidazione dei conti dell'esercizio in cui lo smaltimento è stato effettuato.
Qualora delle differenze siano constatete tra gli importi dichiarati e quelli riconosciuti in liquidazione dei conti, le conseguenze finanziarie che riguardano gli esercizi che seguono l'esercizio liquidato e che sono state contabilizzate fino all'esecuzione della decisione di liquidazione dei conti sono determinate sulla base del formulario n. 3 e sono da versare o prelevare alla data prevista dalla decisione di liquidazione.
Storico versioni
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